IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza decidendo sull'istanza di
 riabilitazione penale proposta da Schiavone Raffaele, nato  a  Fasano
 il 26 giugno 1953 ed ivi residente, via Gobetti n. 10.
                               F A T T O
    Lo   Schiavone  ha  chiesto  la  riabilitazione  per  le  condanne
 riportate ed iscritte nel certificato del casellario.
    Per una di queste condanne e precisamente per  quella  inflittagli
 con  sentenza  17  novembre 1983 del tribunale di Napoli non e' stata
 pagata la pena pecuniaria di L. 63.000.000 di multa. La pena  non  e'
 stata  nemmeno convertita in sanzione sostitutiva perche' il reato e'
 stato commesso il 29 maggio 1978, prima cioe' della legge 24 novembre
 1981 n. 689.
    Ne consegue che l'istanza  e'  inammissibile  non  essendo  ancora
 decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 179 cod. pen. ed
 inammissibile  restera'  fino  a  quando le condizioni economiche del
 condannato non consentiranno il pagamento della multa.
    In  udienza   il   difensore   ha   eccepito   la   illegittimita'
 costituzionale   della   norma   per   violazione  del  principio  di
 uguaglianza in quanto le condizioni  economiche  del  condannato  che
 rendono impossibile o ritardano il pagamento della pena pecuniaria si
 traducono  in  un ulteriore pregiudizio per il condannato consistente
 nella  ritardata  maturazione  del  termine  utile  per  chiedere  la
 riabilitazione.
                             D I R I T T O
    La  eccezione  e'  certamente  rilevante  e  non e' manifestamente
 infondata.
    Le stesse considerazioni che  a  suo  tempo  hanno  condotto  alla
 dichiarazione   di  illegittimita'  costituzionale  della  norma  che
 prevedeva la conversione della pena pecuniaria  non  pagata  in  pena
 detentiva  (art.  136  cod.  pen.)  inducono  ora  a  dubitare  della
 costituzionalita'  della  norma  che  fissa   il   termine   per   la
 riabilitazione  con  riferimento al giorno "in cui la pena principale
 sia stata eseguita" senza  distinguere  tra  pena  detentiva  e  pena
 pecuniaria  e  senza  consentire  la  valutazione  dei  motivi  della
 ritardata o mancata esecuzione.
    Per le pene eseguibili nel periodo intermedio tra la dichiarazione
 di illegittimita' costituzionale dell'art. 136 cod. pen. e  l'entrata
 in  vigore della legge n. 698/1991 l'esecuzione della pena pecuniaria
 puo' essere  ritardata  all'infinito  fino  a  quando  le  condizioni
 economiche   del   condannato  non  consentano  la  esecuzione  e  il
 pagamento,  con  la  conseguenza che anche il termine per chiedere la
 riabilitazione puo' essere ritardato all'infinito.
    Questa  disparita'  di   trattamento   derivante   dalle   diverse
 condizioni  economiche  dei  condannati  non  appare  giustificata  e
 conforme ai principi costituzionali, in particolare al  principio  di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    Questo  tribunale ha gia' ritenuto non manifestamente infondata la
 stessa eccezione con riferimento  alla  ipotesi  di  pena  pecuniaria
 inflitta  per  reato commesso dopo l'entrata in vigore della legge n.
 689/1981 e percio' convertibile in sanzione sostitutiva. Il caso  ora
 esaminato  mette  in  evidenza  un  altro  aspetto  di illegittimita'
 costituzionale.