IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sull'istanza di riabilitazione penale proposta da Schiavone Raffaele, nato a Fasano il 26 giugno 1953 ed ivi residente, via Gobetti n. 10. F A T T O Lo Schiavone ha chiesto la riabilitazione per le condanne riportate ed iscritte nel certificato del casellario. Per una di queste condanne e precisamente per quella inflittagli con sentenza 17 novembre 1983 del tribunale di Napoli non e' stata pagata la pena pecuniaria di L. 63.000.000 di multa. La pena non e' stata nemmeno convertita in sanzione sostitutiva perche' il reato e' stato commesso il 29 maggio 1978, prima cioe' della legge 24 novembre 1981 n. 689. Ne consegue che l'istanza e' inammissibile non essendo ancora decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 179 cod. pen. ed inammissibile restera' fino a quando le condizioni economiche del condannato non consentiranno il pagamento della multa. In udienza il difensore ha eccepito la illegittimita' costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza in quanto le condizioni economiche del condannato che rendono impossibile o ritardano il pagamento della pena pecuniaria si traducono in un ulteriore pregiudizio per il condannato consistente nella ritardata maturazione del termine utile per chiedere la riabilitazione. D I R I T T O La eccezione e' certamente rilevante e non e' manifestamente infondata. Le stesse considerazioni che a suo tempo hanno condotto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma che prevedeva la conversione della pena pecuniaria non pagata in pena detentiva (art. 136 cod. pen.) inducono ora a dubitare della costituzionalita' della norma che fissa il termine per la riabilitazione con riferimento al giorno "in cui la pena principale sia stata eseguita" senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza consentire la valutazione dei motivi della ritardata o mancata esecuzione. Per le pene eseguibili nel periodo intermedio tra la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 136 cod. pen. e l'entrata in vigore della legge n. 698/1991 l'esecuzione della pena pecuniaria puo' essere ritardata all'infinito fino a quando le condizioni economiche del condannato non consentano la esecuzione e il pagamento, con la conseguenza che anche il termine per chiedere la riabilitazione puo' essere ritardato all'infinito. Questa disparita' di trattamento derivante dalle diverse condizioni economiche dei condannati non appare giustificata e conforme ai principi costituzionali, in particolare al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Questo tribunale ha gia' ritenuto non manifestamente infondata la stessa eccezione con riferimento alla ipotesi di pena pecuniaria inflitta per reato commesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 689/1981 e percio' convertibile in sanzione sostitutiva. Il caso ora esaminato mette in evidenza un altro aspetto di illegittimita' costituzionale.